Chi corregge il Decreto correttivo?

Analisi dello schema correttivo al D.L.vo 101/20

I primi giorni di agosto 2022 è iniziato a girare tra i professionisti della radioprotezione lo “Schema di decreto legislativo recante disposizione integrative e correttive del decreto legislativo 101/2020,  eccetera. 

Questo atto del Governo “Camera dei Deputati” N. 412 sottoposto a parere parlamentare, era atteso praticamente dacché era stato pubblicato lo stesso decreto legislativo 101/20 che già alla prima stesura presentava errori di sintassi grammaticale, di editing, di format, ma in alcuni casi anche errori concettuali che dovevano essere affrontati e corretti per consentire una fluida operatività lavorativa soprattutto per le attività coinvolte.

è indubbio che un decreto privo di errori, con le virgole al loro giusto posto (e con gli esponenti trattati da esponenti) e con i richiami ai giusti articoli o commi è gradito a chiunque e principalmente alla forma linguistica, ma ciò che corregge non deve introdurre a sua volta altri errori e ancor meno dimenticare di correggere altri errori sia per la forma che per il contenuto. 

Certamente, rileggere e correggere 337 pagine, zeppe di formule, richiami, sigle spesso simili tra loro, punteggiature particolari, con 245 articoli e 35 allegati, non è Impresa facile.

Ma noi che poi dobbiamo lavorarci con quello che sarà il nuovo decreto, confidiamo nella speranza che il decreto correttivo non debba essere a sua volta corretto.

E chissà quando. 

Già sul notiziario ANPEQ del settembre-dicembre 2020 era stato pubblicato subito dopo la disponibilità fisica del decreto legislativo 101/20, un articolo di Pietro Sbarufati che riportava gli errori e suggeriva le possibile correzioni. 

Ma probabilmente non è stato letto da tutti. 

Il 90% di questa proposta di schema di decreto correttivo sistema la forma degli articoli: 

  • si adegua cambiando i nomi dei ministeri; 
  • specifica meglio i concetti fisici delle radiazioni e della radiometria; 
  • mette e sposta molte virgole dando più senso alla frase;
  • inserisce articoli e congiunzione laddove mancanti; 
  • sopprime locuzioni rimaste da qualche precedente copia-incolla o termini temporali (scadenze) non più applicabili;
  • traduce in italiano alcune parole che nel decreto 101/20 erano rimaste in inglese; 
  • eccetera. 

E partendo proprio dalle traduzioni, cominciamo ad indicare alcuni aspetti “dimenticati”:

  1. alcuni termini della tabella I-4 sono stati tradotti in italiano (ad es. enriched 🡪 arricchito…), ma l’intestazione della parte 2 della tabella I-2 no: dimenticata; 
  2. e proprio per la tabella citata sarebbe auspicabile che tutte le tabelle presenti nel Decreto Legislativo venissero raggruppate in vere tabelle in modo che l'allineamento non generi le confusioni per le quali, appunto, si è dovuto redigere un decreto correttivo (ad esempio la stessa parte 2 della tabella I-2 e la tabella I-5). Molti elenchi di nuclidi potrebbero essere proposti riempiendo una pagina anche per una più facile consultazione piuttosto che proporre, ad esempio, 7 pagine (tabella I-1B) per qualcosa che poteva stare su due pagine al massimo (anche con evidente risparmio di carta) come è stato fatto per l'allegato 1 della sezione 9 nell'allegato XVIII;
  3. nell'allegato VIII punti 1.6 e 1.,9 sono stati corretti due richiami ma è stato lasciato intatto il richiamo al Punto 1.6A che non esiste e che molto verosimilmente deve essere modificato in 1.5A; 
  4. l'allegato XVII ha visto correggere i nomi di alcuni ministeri e l'indirizzo PEC conseguente. Tuttavia l'esperienza diretta di alcuni utenti ha visto respingere la mail inviata poiché l'indirizzo risultava essere errato. Speriamo che i nuovi indirizzi siano effettivamente operativi almeno per evitare di imbarcarsi nell'infausto lavoro di cercare un indirizzo valido (e magari dover ri-correggere il decreto correttivo); 
  5. l’allegato XVIII continua a riportare il riferimento 3.3.6 corrispondente al numero di catalogo IAEA che è praticamente inesistente (almeno che qualcuno voglia informarci della sua esistenza, accessibilità, funzionalità);
  6. Nella Sezione I dell'allegato XIV vengono introdotti tre nuovi paragrafi: 4.14 bis, 4.14 ter, 4.14 quater: peccato che poi all'interno degli stessi paragrafi introdotti ex novo vengono fatti richiami agli stessi nuovi paragrafi ma chiamandoli in altro modo: 4.15 anziché 4.14 bis e 4.16 anziché 4.14 ter. 
  7. Sempre nell’allegato XIV, la modifica al paragrafo 6 riporta al § 6.2 b. ii. il riferimento all’articolo 77 invece dell’articolo 128, probabilmente ancora un refuso dell’abrogato decreto 230/95 e ss.mm.ii.; nella medesima modifica al punto 6.2 b. ii. Viene fatto per due volte un richiamo al “paragrafo 6.2 lettera b) punto 1” anziché richiamarlo come proposto: “paragrafo 6.2 lettera b) punto i”.

In definitiva è pensiero comune che la magnifica opportunità di scrivere un decreto correttivo deve essere sfruttata al meglio, magari sottoponendo preventivamente il testo a chi ci lavora quotidianamente. Gli aspetti lessicali che saranno corretti renderanno pregio all’uso della lingua italiana. Ma anche i giusti richiami e un corretto editing possono rendere maggiormente fruibile il testo di legge. Poi, in seguito, bisognerà pensare anche agli aspetti operativi tanto attesi dagli operatori.