Pubblicato nuovo decreto ministeriale
In data 9 settembre 2022 sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 è stato pubblicato il Decreto del MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA del 15 luglio 2022 dal titolo “Limiti delle indennità dovute dagli esercenti di impianti nucleari o di trasporti di materie nucleari”.
Il decreto, che è entrato in vigore il 10 settembre 2022, richiamando l’art. 19 della Legge 1860/62 “impiego pacifico dell’energia nucleare” modificato dall’articolo 3, comma 8, della legge 23 luglio 2020, n. 97 stabilisce i limiti delle indennità dovute dagli esercenti di impianti nucleari o di trasporti di materie nucleari in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga, anche in misura inferiore a quella prevista all’articolo 19 citato.
Benché il decreto non faccia riferimento diretto e concreto ai rifiuti radioattivi, questi sono richiamati indirettamente nelle definizioni dell’art.1 che richiama espressamente quelle della L.1860/62 che all’ art. 1 lettera e): indica:
e) " materie nucleari" significa i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e l'uranio impoverito) e i prodotti e i rifiuti radioattivi;
Il decreto è composto da 5 articoli e un allegato.
Gli impianti vengono suddivisi per fasce di rischio, fascia A e fascia B, considerando il panorama effettivo italiano e conseguentemente gli importi per i quali gli esercenti o i vettori autorizzati sono tenuti ad assicurarsi.
I limiti sono stabiliti in:
- 100 M€ per gli impianti classificati in fascia A (Installazioni a basso rischio);
- 70 M€ per gli impianti classificati in fascia B (Installazioni a rischio molto basso);
e per i possibili danni causati in caso di incidente nucleare in corso di trasporto sono fissati i limiti:
- 100 M€ per i trasporti classificati in fascia A (Trasporti di combustibile nucleare irraggiato);
- 80 M€ per i trasporti classificati in fascia B (Tutti gli altri trasporti di materie nucleari non ricadenti nei criteri di esclusione).
L’allegato I riporta una prima tabella con gli impianti esistenti, la proprietà e la copertura finanziaria a carico dell’esercente e nella seconda tabella il limite delle indennità per i trasporti di materie nucleari.
ISIN è incaricata di aggiornare periodicamente la classificazione degli impianti nucleari e dei trasporti.