Nuova Direttiva 2022/1999

Pubblicata la direttiva 2022/1999 - Procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

Pubblicata lo scorso 24 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale Europea la Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio,relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (puoi consultarla qui).
La Direttiva entra in vigore il 13/11/2022, ma sarà applicabile in Italia (così come negli altri paesi della Unione Europea) una volta recepita attraverso un Decreto Legislativo. Ogni paese ha tempo due anni per il recepimento.
Vediamo in sintesi, gli articoli principali e gli obiettivi della Direttiva (che abroga e sostituisce una precedente – 95/50/CE): 

Art. 3: Gli Stati membri si accertano che una proporzione rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose sia sottoposta ai controlli previsti … per verificare la conformità dei medesimi alla legislazione in materia di trasporto su strada di merci pericolose.

Art.4: Per effettuare i controlli previsti …gli Stati membri utilizzano una lista di controllo. Un esemplare di tale lista o un documento che attesta l’esecuzione del controllo, compilato dall’autorità che ha eseguito il controllo, è consegnato al conducente del veicolo ed è esibito a richiesta per semplificare o per evitare, nella misura del possibile, ulteriori controlli. I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura del possibile un’ampia parte della rete stradale. I luoghi scelti per i controlli consentono di mettere in regola i veicoli per i quali si accerta un’infrazione o, qualora l’autorità che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in un luogo appositamente scelto da tale autorità senza mettere in pericolo la sicurezza. Ove necessario, e a condizione che ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati affinché siano esaminati da laboratori riconosciuti dall’autorità competente.

Art. 5: Fatte salve altre eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate, qualora una o più infrazioni … siano state constatate nel corso di trasporto su strada di merci pericolose …, i veicoli in questione possono essere immobilizzati — sul posto o in luogo appositamente scelto a tale scopo dalle autorità competenti per il controllo — e obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza, compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nell’Unione.

Art. 6: Si possono eseguire controlli anche nei locali delle imprese, a scopo preventivo o quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettano la sicurezza del trasporto di merci pericolose.
Tali controlli devono mirare a garantire che le condizioni di sicurezza in cui si effettuano i trasporti su strada di merci pericolose siano conformi alla legislazione applicabile in materia. Qualora siano state constatate una o più infrazioni … i trasporti in questione sono messi in regola prima di lasciare l’impresa; in caso contrario sono oggetto di altre misure adeguate.

Art.7: Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, commesse da un veicolo o da un’impresa non residente, sono segnalate alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l’impresa. …

Art.9: Per ogni anno solare, … ogni Stato membro trasmette alla Commissione, … una relazione … comprendente …:
a)… il volume censito o stimato di trasporti di merci pericolose su strada, in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro;
b) il numero di controlli effettuati;
c) il numero di veicoli controllati, secondo l’immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, di altri Stati membri o di paesi terzi);
d) il numero di infrazioni constatate in conformità della categoria di rischio …;
e) il numero e il tipo di sanzioni comminate.

Nella sostanza si tenta o si intende realizzare un database dei controlli e delle infrazioni. In particolare, non risultano novità per quel che riguarda la "lista di controllo" – composta da 34 punti — allegata alla disciplina, che deve essere consegnata al conducente del veicolo in caso di esito positivo della verifica.