Requisiti, esami e formazione professionale dal 2023
E' stato adottato il decreto del 9 agosto 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute che, in attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina i requisiti di iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale.
La nuova disposizione, entra in vigore il 1° gennaio 2023, e regola i requisiti di iscrizione all´elenco degli esperti di radioprotezione, la modalità di formazione, la modalità di svolgimento esami e l´aggiornamento professionale.
Gli aspiranti esperti di radioprotezione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Per l’abilitazione di primo grado: Almeno laurea triennale in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria e almeno master di primo livello in materia di radiazioni ionizzanti;
2. Per l’abilitazione di secondo grado: Laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria e Master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;
3. Per l’abilitazione di terzo grado: Laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria e Master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica (per il terzo grado sanitario);
Il master di primo livello deve comprendere un tirocinio di almeno 20 giorni lavorativi relativo a sorgenti per le quali è richiesta l’abilitazione mentre il master di secondo livello deve comprendere un tirocinio della durata minima di 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado relativo alle sorgenti per le quali è richiesta l’abilitazione.
L’aggiornamento professionale per gli esperti di radioprotezione a partire da gennaio 2023 dovrà avere una durata minima di 100 ore ogni tre anni. Quindi le precedenti indicazioni che richiedevano la formazione di 20 ore/anno vengono cancellate.
Ma viene introdotta una importante novità che riguarda i docenti dei corsi di formazione: Le attività di docenza valgono come aggiornamento professionale nella misura di quattro ore di aggiornamento per ogni ora di docenza.
Infine, viene definitivamente chiarito chi può erogare questi corsi di aggiornamento professionale:
Università, ISIN, INAIL, ISS, Albi professionali, enti e istituti nazionali di ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti o associazioni di categoria professionale degli esperti di radioprotezione nonché associazioni a carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che rilasciano i relativi attestati.