Macchine a raggi X, radioprotezione si o no?

Le piccole macchine a raggi X sono soggette a Radioprotezione?

Le macchine a raggi X sono soggette alle disposizioni del Decreto Legislativo 101/20 se la tensione applicata è superiore a 5 kV indipendentemente dalla intensità (rateo) di dose in µSv/h che andiamo a misurare a qualsiasi distanza.

Nel solo caso in cui la macchina contenente il tubo catodico sia stata registrata (dalle Autorità competenti e  dietro richiesta del produttore della macchina) come “Sorgente di Tipo Riconosciuto” (STR) può essere esonerata da alcuni aspetti amministrativi ma non dalla sorveglianza fisica della radioprotezione.

Gli aspetti di Notifica e/o richiesta di Nulla Osta o autorizzazione, sono facilmente consultabili negli specifici allegati del Decreto Legislativo 101/20.

Solo (condizione esclusiva) per gli apparecchi destinati a fornire immagini televisive e contenenti un tubo radiogeno con tensione applicata fino a 30 kV e che presenta un rateo di dose a 10 cm inferiore a 1 µSv/h è possibile essere esentati dalla “notifica di pratica”.

Oramai i televisori a tubo catodico o comunque gli apparecchi contenenti un tubo catodico e destinati a fornire immagini visive sono desueti e non più in commercio, mentre i piccoli apparecchi elettrici che funzionano con tubi e raggi X di bassa tensione applicata, da 5 a 30 kv, e che non forniscono immagini televisive sono sempre più all'ordine del giorno.

Ma un bel giorno arriva una mail: “5 anni fa la mia Società ha acquistato uno strumento analitico che conteneva un tubo a raggi X da 15 kV che era esentato dalla radioprotezione perché il produttore aveva dichiarato che a 10 cm si registrava una dose inferiore a 1 µSv/h. Pochi giorni fa abbiamo ordinato un identico strumento e il venditore ce lo invierà solo a fronte della dimostrazione  dell’invio della “notifica di pratica”. Non capiamo se avevamo sbagliato in precedenza oppure se  ci hanno dato informazioni errate ora. Potete aiutarmi?

Ad una simile mail, una elegante riposta può essere:

Non ha sbagliato prima e non sta sbagliando ora: semplicemente è “cambiata” la legge e purtroppo. Quello che era esentato prima non lo è più ora anche se , in realtà non ci sono pericoli diversi da prima ma solo incombenze in più”.

Speriamo non ribadiscano chiedendoci “… e allora perché adesso è considerata pericolosa?”. 

Per uniformare la vecchia e la nuova legge, visto che i pericoli non vengono considerati modificati, basta solo “correggere” la frase e inserire una congiunzione.

Nel vecchio ed abrogato decreto legislativo 230/95, l'allegato 1 sezione 2.7 punti 1 e 2 definiva le condizioni di applicazione delle macchine radiogene;


 Decreto Legislativo 230/95

  Allegato I - Sezione II - Pratiche con macchine radiogene
  7. Sono soggette alle disposizioni del presente decreto le macchine radiogene che abbiano una delle seguenti caratteristiche:
  a) tubi, valvole e apparecchiature in genere, che accelerino particelle elementari cariche con energie:
  1) superiori a 30 keV;
  2) superiori a 5 keV ed inferiori o eguali a 30 keV, quando l'intensità dell'equivalente di dose, in condizioni normali di     funzionamento, sia eguale o superiore a 1 μSv/h a una distanza di 0,1 m da qualsiasi punto della superficie esterna   dell'apparecchiatura;
  b) tubi catodici in apparecchiature che forniscono immagini visive, quando l'intensità dell'equivalente di dose, in   condizioni normali di funzionamento, sia eguale o superiore a 5 μSv/h a una distanza di 0,05 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchiatura.

Analoghe, ma non identiche, condizioni le troviamo ora in posizioni differenti nel nuovo decreto legislativo 101/20.

La prima condizione di applicabilità la troviamo all'articolo 2, comma 2, lettera e), mentre la seconda condizione è indicata all'articolo 47 comma 1, lettera D 1) e 2).

 Decreto Legislativo 101/20

 Art. 2. - Ambito di applicazione
 1. ….
 2. In particolare le disposizioni del presente decreto si applicano:
 …
 e) alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e   contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);

 Art. 47. - Esonero dall’obbligo di notifica di pratica
 1. Le pratiche che impiegano sorgenti di radiazioni ionizzanti sono esenti dall’obbligo di notifica se ricorre   almeno una delle seguenti condizioni stabilite tenendo conto del principio di giustificazione:
 …
 d) gli apparecchi elettrici, soddisfano tutti i seguenti requisiti:
 1) contengono un tubo catodico destinato a fornire immagini visive, operano con una differenza di potenziale   non superiore a 30 kV, ovvero sono di tipo riconosciuto ai sensi dell’articolo 49;
 2) in condizioni di funzionamento normale, non comportano, a una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto   della superficie accessibile dell’apparecchio un’intensità di dose superiore a 1 μSv/h;



Mentre la prima condizione è chiara e coerente con quanto era stabilito in precedenza dal decreto legislativo 230/95, la seconda presentata all'articolo 47, sembra mancare di una congiunzione affinché sia paragonabile al vecchio decreto legislativo 230/95.

Una congiunzione, ad esempio un “oppure”:

“… contengono un tubo catodico destinato a fornire immagini visive oppure operano con una...”

Senza questa congiunzione, le possibilità esentive sono riferite ai soli apparecchi destinati ad offrire immagini televisive.

 5 kV

da 5 kV a 30 kV

> 30 kV

Decreto Legislativo 101/20 non applicabile

Decreto Legislativo 101/20 non applicabile se apparecchio destinato a fornire immagini televisive e rateo di dose < 1 µSv/h a 10 cm

si applica sempre Decreto Legislativo 101/20 (tranne per sorgenti di tipo riconosciuto)


Oramai i televisori a tubo catodico o comunque gli apparecchi contenenti un tubo catodico e destinati a fornire immagini visive sono desueti e non più in commercio, a i piccoli apparecchi elettrici che funzionano con tubi e raggi X di bassa tensione applicata, da 5 a 30 kV, e che non forniscono immagini televisive sono sempre più all'ordine del giorno.

Ma senza quella congiunzione, non possono godere di alcuna esenzione e sono dunque soggetti obbligati alla integrale applicabilità del decreto legislativo 101/20 (notifiche di pratica ed eventuali nulla osta).

Quindi, allo stato attuale chi produce, vende, detiene, impiega parecchi elettrici contenenti un tubo catodico con tensione applicata superiore a 5 kV è soggetto obbligato alle disposizioni del decreto legislativo 101/20.